Iscrizioni a ruolo
ISCRIZIONI A RUOLO
Il cittadino che ha ricevuto un preavviso di iscrizione a ruolo dal Comune di Padova – Corpo di Polizia Locale per delle violazioni al CdS o per violazioni ad altre norme, non pagate, può ottemperare a tale invito o, se ritiene infondata la pretesa richiesta di pagamento, può richiederne l'archiviazione presentando istanza presso il Comando – Reparto Procedure Sanzionatorie. Si evidenzia che non è ammesso ricorso avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione a ruolo.
COSA SI PUO' EFFETTUARE PRESSO I NOSTRI SPORTELLI:
- Richiedere Informazioni
Il titolare, o da esso delegato (munito di delega e copia del documento del delegante), può richiedere informazioni e/o lo stampato riassuntivo con i dati essenziali delle violazioni inserite nel preavviso di iscrizione a ruolo.
E' inoltre possibile richiedere la visione degli atti originali che verranno messi a disposizione nel termine massimo di 30 giorni. La richiesta di copia è a titolo oneroso.
- Richiedere l'archiviazione
Tale procedura può essere richiesta solo dal titolare o da esso delegato (munito di delega e copia del documento del delegante), qualora esistano motivazioni dimostrabili quali ad esempio:
- Pagamento del verbale o ingiunzione avvenuto nei termini e nella misura prevista.
- Decesso del trasgressore o proprietario.
- Richiedere il pagamento rateizzato (leggi anche qui)
E' prevista la possibilità di rateizzare la somma richiesta nel preavviso di prossima iscrizione a ruolo. L'istanza può essere presentata al Comando della Polizia Locale presso gli sportelli dell'ufficio protocollo o, del Reparto Procedure Sanzionatorie, allegando alla richiesta idonea documentazione che comprovi le condizioni economiche disagiate del richiedente ai sensi dell'art. 26 della legge 689/81.
Il cittadino, che ha ricevuto un documento da Equitalia SpA per delle violazioni amministrative, può ottemperare a tale invito o, se ritiene infondata la pretesa richiesta di pagamento, può richiederne lo sgravio o presentare ricorso al Giudice di Pace. A tal fine può essere utilizzato il modulo di ricorso G.d.P. (.pdf)
Per evitare inutili attese in coda agli sportelli, verificare che l'ente impositore indicato nel documento sia il Comune di Padova.
COSA SI PUO' EFFETTUARE PRESSO I NOSTRI SPORTELLI:
- Richiedere Informazioni
Il titolare, o da esso delegato (munito di delega e copia del documento del delegante), può richiedere informazioni e/o lo stampato riassuntivo con i dati essenziali delle violazioni inserite nella cartella esattoriale.
E' inoltre possibile richiedere la visione degli atti originali che verranno messi a disposizione nel termine massimo di 30 giorni. La richiesta di copia è a titolo oneroso.
- Richiedere lo sgravio
- Tale procedura può essere richiesta solo dal titolare o da esso delegato (munito di delega e copia del documento del delegante), pagamento del verbale o ingiunzione avvenuto nei termini e nella misura prevista.
- Decesso del trasgressore o proprietario.
COSA SI PUO' EFFETTUARE PRESSO ALTRE STRUTTURE:
- Pagare la cartella o il sollecito
La cartella o il sollecito di pagamento sono pagabili secondo le modalità indicati sugli stessi presso l'esattore indicato.
- Richiedere la rateizzazione
E' prevista la possibilità di rateizzare la cartella esattoriale o il sollecito di pagamento. L'istanza può essere presentata presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione che ha emanato l'atto ingiuntivo.
- Ricorrere al Giudice di Pace
E' possibile nel termine di 30 giorni dalla notifica (per la sola cartella esattoriale) ed unicamente per vizi di notifica o per fatti sopravvenuti.
Per ulteriori informazioni, si suggerisce di prendere contatto telefonico con la cancelleria del giudice al numero 049/8236611, sia per verificare l'orario di apertura, che per ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di opposizione che può essere inviata a mezzo posta o depositata presso la sede della cancelleria del giudice (via Rezzonico 31 – 35131 Padova).
- Fare opposizione agli atti esecutivi
Nel caso sia iniziata l'attività esecutiva (pignoramenti mobiliari, immobiliari – iscrizioni ipotecarie ecc.) è ancora possibile proporre opposizione entro i termini e con le procedure di cui all'art. 617 c.p.c..