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Fermi - Sequestri

FERMI - SEQUESTRI

fermisequestriIl Codice della Strada prevede in occasione della violazione di alcuni illeciti l'applicazione obbligatoria di sanzioni accessorie quali appunto il fermo amministrativo e il sequestro amministrativo. Il Fermo Amministrativo si differenzia dal Sequestro perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro successivo ed eventuale provvedimento (il sequestro infatti può comportare la confisca), e soprattutto perché ha una durata definita trascorsa la quale il veicolo va restituito. Di seguito forniamo una breve panoramica delle due sanzioni e degli articoli che ne regolano l'applicazione.


FERMO AMMINISTRATIVO

  • fermisequestriIn tutti i casi di fermo di ciclomotori o motocicli, dispone l'art. 214 del Codice della Strada, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Se superiore ai 30 giorni, il proprietario o l' avente titolo puo' chiedere l' affidamento in custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilita' presentando la richiesta presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. di Padova. Unica eccezione è prevista dall' art. 171/3 c. che ne consente l' affidamento esclusivamente al proprietario a condizione che lo stesso possa condurre il veicolo sino al luogo di custodia nel rispetto delle altre norme del cds, e salva l'eventuale applicazione contemporanea di altro fermo o sequestro. Nel fermo di altre categorie di veicoli, questi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 214 co. 1 con 770 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
  • Nei casi previsti dagli artt. 207/3 e 202/2 quater (obbligo del pagamento immediato delle sanzioni), il veicolo viene sempre affidato al custode sino all' avvenuto pagamento della sanzione o al versamento di una cauzione nelle mani dell' agente accertatore pari ad un quarto del massimo della sanzione edittale. in tutti i casi il fermo non puo' avere durata superiore ai 60 giorni.
  • Se la sanzione accessoria del fermo deriva dalla violazione dell'art. 116/15 o dell'art. 186/2 bis (guida senza patente o con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l) e' previsto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, con medesime regole del primo caso per gli affidamenti. Nell'applicazione del Fermo, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.

fermisequestriI veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali, peraltro, in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno in seguito notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo.
Per il recupero dei veicoli, su disposizioni prefettizie, viene utilizzato il sistema SIVES che, contattato, invia sul posto idoneo veicolo di una delle Ditte abilitate al servizio. A queste imprese vanno versate le competenze per il recupero e custodia del veicolo.
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del fermo che viene ratificata con un verbale di restituzione compilato presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L alla presenza dell'avente titolo o del proprietario.
Qualora il veicolo sia rimasto affidato al custode e siano trascorsi 3 mesi dalla scadenza del fermo senza che l' avente titolo o il proprietario abbia richiesto la restituzione del veicolo o ritirato lo stesso dal deposito previo pagamento delle spese di recupero e custodia, il veicolo verra' considerato abbandonato e diverra' di proprieta' del demanio dello stato ai sensi dell' art. 1 del d.p.r. 189/2001.


SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E PENALE
fermisequestriIn tutti i casi di sequestro di ciclomotori o motocicli, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero dalla strada con carroattrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. qualora non venga disposto il dissequestro entro i primi 30 giorni dal sequestro, nei successivi 10 giorni il proprietario deve chiedere l' affidamento in custodia del veicolo; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. Per i sequestri di altre categorie di veicoli gli stessi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario: il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 213 co. 2 ter con sanzione di 1818 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi.
Qualora il veicolo non possa essere affidato in strada, il proprietario o l' avente titolo deve chiedere l' affidamento entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro al proprietario; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. All'atto dell'applicazione della sanzione accessoria del sequestro, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.


fermisequestriI veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo. Il recupero e la custodia del veicolo seguono le medesime condizioni applicate per i fermi. Sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del sequestro.
In tutti i casi di sequestro del veicolo ne consegue la confisca con ordinanza della prefettura di padova, eccezion fatta per il sequestro operato ai sensi dell' art. 193 co. 2 del cds (copertura assicurativa) per cui puo' essere disposto il dissequestro previo pagamento integrale della sanzione ed esibizione di certificato assicurativo valido per almento 6 mesi, entro 60 giorni dalla notifica del verbale al proprietario del veicolo; se ciò non avviene il veicolo viene confiscato con ordinanza della prefettura di padova.
In caso di confisca, il proprietario, o chi ha in custodia il veicolo se persona diversa, deve consegnare lo stesso presso Autodemolizione Veneta snc a propria cura e spese entro 30 giorni da quando e' divenuta esecutiva l' ordinanza di confisca. L' ordinanza di confisca diviene esecutiva qualora non sia stata opposta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica al proprietario, o in caso di rigetto dell'opposizione. Per i sequestri operati in ipotesi di reato ai sensi dell' art. 224 ter cds, il veicolo viene sempre affidato al custode, ed esclusivamente il proprietario puo' chiedere in un secondo momento l' affidamento in custodia, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli per i quali l' affidamento puo' essere chiesto solo trascorsi 30 giorni in deposito.

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A chi rivolgersi:

Servizio Attività Centralizzate e Amministrative
Reparto Procedure Sanzionatorie
Nucleo Gestione Fermi, Sequestri e Rimozioni
Via Gozzi n. 32, Padova

E-mail: contravvenzioni@comune.padova.it
PEC: contravvenzioni@pec.comune.padova.it
 Call Center Telefono: 0492010044
da Lunedì a Venerdì 9 - 18
 
 Responsabile del Procedimento
V. Comm. Massimiliano Tinaro
E-mail: tinarom@comune.padova.it

Orari ricevimento
rimozioni, fermi, sequestri
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

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