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Contraffazione

DEFINIZIONE DEL FENOMENO

borse contraffatteLa contraffazione si presenta oggi come un fenomeno in forte espansione che abbraccia tutti i settori economici, operando in stretto collegamento con altre forme della criminalità organizzata. Grazie anche alle innovazioni produttive, il mercato della contraffazione ha cominciato sempre più a diffondersi in vari campi, quali il settore dell'abbigliamento e della moda in genere, quello alimentare e farmaceutico e non ultimo quello legato alla pirateria digitale. Con le attuali tecnologie è oggi possibile replicare rapidamente e fedelmente etichette, marchi, loghi e imballaggi. I prodotti contraffatti arrivano dall'estero (in particolare dall'estremo Oriente) attraverso organizzazioni criminali a carattere internazionale, ma anche da aree localizzate nel nostro Paese e la loro commercializzazione avviene sia attraverso una rete di venditori abusivi (spesso di origine extracomunitaria), sia presso attività commerciali apparentemente regolari e via Internet.
Ciò provoca:
• un danno economico per le imprese relativo alle mancate vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità ecc.;
• un danno e/o un pericolo per il consumatore finale, connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti (es. alimentari) che non vengono sottoposti ai controlli da parte degli organi competenti;
• un inganno ai danni dei consumatori che considerano il marchio un segno distintivo della particolare qualità e originalità del prodotto;
• un danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini extracomunitari); a tal proposito, è necessario ricordare che solo una piccola parte dei guadagni resta nelle tasche di questi soggetti, in quanto la maggior parte degli introiti finisce nelle mani di organizzazioni criminali dedite al grande traffico di beni contraffatti;
• un danno all'erario pubblico attraverso l'evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi;
• un danno al corretto funzionamento del mercato a causa di una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.


Per avere un quadro generale sulla dimensione e sulle caratteristiche del fenomeno della contraffazione in Italia, si riporta di seguito una tabella riassuntiva relativa alla stima del fatturato della contraffazione nei diversi settori, contenuta all'interno della relazione "L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti" pubblicata in data 22 ottobre 2012 a cura del Censis e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Stima del fatturato della contraffazione in Italia per settori, 2010
(v.a. in milioni di euro e val. %)
Settori Milioni di euro 2010 Val. %
Prodotti alimentari, alcoli e bevande 1.084,9 15,7
Profumi e cosmetici 108,2 1,6
Abbigliamento e accessori 2.488,9 35,9
Apparecchi e materiale elettrico 608,3 8,8
Materiale informatico 243,0 3,5
CD, DVD, cassette audio e video 1.785,4 25,8
Orologi e gioielli 449,0 6,5
Giochi e giocattoli 29,4 0,4
Medicinali 20,1 0,3
Pezzi di ricambio auto 107,1 1,5
Totale 6.924 100

Dalla tabella si rileva che nel 2010 i settori maggiormente colpiti sono stati quelli dell'abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd/Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).


LE MERCI CONTRAFFATTE

Per "merci contraffatte" s'intendono:
• le merci, con i loro imballaggi, dove sia stato apposto – senza autorizzazione – un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per lo stesso tipo di merce, o che, a causa di alterazione, non possa essere distinto da tale marchio di fabbrica originario;
• qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, opuscolo ecc.) che si trovi nella sopracitata situazione;
• le merci che violano la proprietà intellettuale, come i diritti relativi a brevetti, ad un certificato protettivo complementare, alle denominazioni di origine ecc.

contraffazione CEPer "contraffazione" si intende la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivi; tale pratica, infatti, è riconducibile all'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiato per l'originale.
Per "alterazione" si intende la riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il marchio originario o con il segno distintivo.

A volte la contraffazione è talmente perfetta da ingannare, salvo attenta perizia, non solo i consumatori ma anche gli stessi commercianti; per stabilire se un prodotto sia contraffatto, vengono valutati elementi quali colore dei marchi e loro apposizione sull'articolo, cuciture, grafica e qualità dei materiali utilizzati.


LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Una lotta efficace nei confronti della contraffazione deve essere operata su tre diversi piani:
- a livello di singola ditta, con utilizzo di procedure e tecnologie anticontraffazione, il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, segni distintivi ecc.
- a livello nazionale una lotta più efficace sia nei confronti della commercializzazione (vedi venditori ambulanti) sia nell'attività di individuazione della catena di produzione e grande distribuzione.
- e sul piano internazionale una maggiore cooperazione da un punto di vista investigativo che coinvolga anche le nazioni interessate al fenomeno (Cina)


LA NORMATIVA

Il bene-interesse giuridico tutelato consiste in:
- la fede pubblica, tutelata dagli articoli 473 - 474 - 474 bis/ter/quater – 475 del Codice Penale, intesa come l'affidamento dei consumatori nei marchi, posti a garanzia della qualità e originalità dei prodotti commercializzati, depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, all'Italia o all'estero
- la tutela dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio, garantita dagli articoli 515 - 517 - 517 bis/ter/quater/quinquies del Codice Penale, intesa a garanzia dell'ordine economico in modo da garantire l'onestà degli scambi commerciali; in questo caso è sufficiente una semplice somiglianza con nomi, marchi o segni distintivi, anche se non protetti da registrazione o brevetto.
Secondo quanto previsto dall'articolo 473 del Codice Penale, incorrono nel reato:
- coloro che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, procedono materialmente alla contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) o di prodotti industriali;
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
In entrambi i casi, la pena può consistere nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e nella multa da euro 2.500 a euro 25.000.
L'articolo 474 del Codice Penale punisce invece:
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione, introducono nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000);
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione o introduzione nel territorio dello Stato, detengono per la vendita, pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro)
È possibile il concorso anche tra i reati previsti dall'articolo 474 e dall'articolo 648 del Codice Penale; quest'ultimo punisce il ricettatore cioè chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. A carico di colui che acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita, si può configurare sia l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 474 (commercio di prodotti con segni falsi) sia quella prevista dall'articolo 648 (ricettazione).


IL CLIENTE

Il cliente medio generalmente non possiede le conoscenze tecniche per riconoscere un prodotto contraffatto ma alcuni elementi, quali il prezzo molto basso e le condizioni di vendita, possono indurre il ragionevole dubbio che si tratti di merce irregolare.
Nella maggior parte dei casi, comunque, l'acquisto di prodotti contraffatti è intenzionale; alla base ci possono essere varie motivazioni quali il convincimento di concludere un buon affare, il bisogno di status, il desiderio di seguire la moda.
L'acquisto non viene percepito come un atto riprovevole, anche perché spesso vengono ignorati i danni arrecati dal fenomeno della contraffazione sull'economia nazionale.
La condotta dell'acquirente finale di prodotti contraffatti viene comunque punita dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella Legge 24 maggio 2005 n. 80 e succ. mod., il quale decreta che l'acquirente di prodotti che, per la loro qualità, per la condizione di chi le offre e per l'entità del prezzo, inducono a ritenere che siano violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale è soggetto ad una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 7000 euro.

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A chi rivolgersi:

Servizio Attività Centralizzate e Amministrative
Reparto Polizia Amministrativa
Via Gozzi n. 32, Padova
tel. 049 8205157
PEC: polizialocale@pec.comune.padova.it
 
Responsabile del Reparto
Comm. Princ. PO Dott.ssa Lucia Coin
E-mail: coinl@comune.padova.it
 
Squadra Attività Produttive
E-mail: economiche.vvuu@comune.padova.it

Orari ricevimento

Squadra Attività Produttive
lunedì dalle 9:00 alle 12:00

 

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