Argomenti

Dedichiamo questo spazio all'approfondimento di alcune tematiche di competenza della Polizia Locale e di diretto interesse per la cittadinanza.


 

Artt. 170/172/182 C.d.S. - Trasporto di minori sui veicoli

Negli ultimi anni si è posto sempre più attenzione alla sicurezza sulle strade con un inasprimento di talune violazioni, ma nonostante questo continua a persistere un atteggiamento ancora poco responsabile per quanto riguarda il trasporto dei bambini su autoveicoli, ciclomotori, motocicli, velocipedi.

Minori su autovetture.

Vi sono molte abitudini pericolose che potrebbero danneggiare il bambino, tra queste ricordiamo:

  • il trasporto del bimbo lasciandolo libero di muoversi sia sul sedile posteriore che su quello anteriore, accanto al conducente;
  • il trasporto in braccio ad un adulto seduto sul sedile anteriore, talvolta addirittura con una cintura di sicurezza allacciata che tiene entrambi. Facendo così il genitore pensa di proteggere il bambino non rendendosi conto che, in caso di urto o di una frenata violenta, sarà proprio il suo corpo a schiacciare il bambino contro la plancia dell'autovettura per non parlare dell'airbag.
  • non da ultimo, il trasporto del bambino in braccio al genitore mentre sta guidando, permettendogli di agire così sul volante e sui comandi dell'autovettura.

La tutela dell'incolumità dei minori trasportati è strettamente collegata ad un corretto utilizzo dei seggiolini (sistemi di ritenuta per bambini), che diventano utili non solo in caso di incidente, ma anche durante la normale circolazione del veicolo dove ci può essere, in qualsiasi momento, una brusca frenata, un cambio di marcia repentino ecc.


seggiolinoCome scegliere i seggiolini?
I bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati a seggiolini adeguati al loro peso e provvisti di talloncino che riporta il numero di omologazione, la marca e il Paese di produzione.
I seggiolini sono classificati nei seguenti 5 "gruppi di massa":
gruppo 0 : per bambini di peso inferiore a 10 kg
gruppo 0+ : per bambini di peso inferiore a 13 kg
gruppo 1 : per bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg
gruppo 2 : per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg
gruppo 3 : per bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg

 

Si ricorda, inoltre, il divieto di trasporto di bambini utilizzando i seggiolini previsti rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag (salvo che questo non si possa disinserire) in quanto, l'azionamento di quest'ultimo, può provocare gravissime lesioni.
Sanzioni
L'art. 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato pena la confisca. Il trasporto di un bambino effettuato in maniera irregolare, es. non trattenuto da un sistema di ritenuta, trattenuto da un sistema non omologato ovvero trattenuto da un sistema non adeguato al suo peso, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • Euro 80,00 a carico del conducente o di altra persona tenuta alla sorveglianza del minore
  • decurtazione di 5 punti dalla patente, se il conducente è responsabile della sorveglianza del minore
  • sospensione della patente da 15 giorni a due mesi alla seconda violazione commessa in due anni

Ciclomotori e motocicliSegg. ciclom

Fino a qualche anno fa, il trasporto dei piccoli passeggeri non era soggetto ad alcuna regolamentazione, l'unica prescrizione era che il bimbo fosse seduto in maniera corretta e riuscisse ad appoggiare i piedi alle pedane. Oggi l'art. 170 della Codice della Strada prevede anche il divieto di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni su ciclomotori e motocicli. La violazione di tale articolo comporta una sanzione amministrativa pari a Euro 160,00. Il divieto è sempre attivo, per motocicli e ciclomotori a due ruote, anche se il bambino è seduto in maniera corretta e su dispositivo omologato di adattamento del sedile.
Per quanto sopra, quindi, i conducenti maggiorenni possono trasportare un solo passeggero di età superiore a 5 anni posizionato dietro il guidatore. Il bambino deve inoltre essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Il quadriciclo è classificato come ciclomotore a quattro ruote e quindi non è soggetto a tale limitazione.

Minori sui velocipedi

segg. biciE' consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età purchè opportunamente assicurato ad uno specifico seggiolino; tale seggiolino deve essere composto da sedile, schienale e braccioli oltre che da un sistema di sicurezza che prevede bretelle o cinture di contenimento e una struttura di protezione per i piedi. Il seggiolino deve essere installato:
- tra manubrio e conducente quando si trasportano bambini fino a 15 kg,
- posteriormente negli altri casi e non deve ostacolare la visibilità e la libertà di movimento del conducente.

La sanzione, per chi trasporta il bambino in maniera non corretta è di Euro 25,00 come previsto dall'art. 182 c. 5 e 10 del Codice della Strada.

Per quanto riguarda i cosiddetti ''risciò'', velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporti di più persone, è ammesso il trasporto di quattro persone adulte compreso il conducente, e contemporaneamente non più di due bambini fino a dieci anni di età.
Anche in questo caso l'art. 182 c. 7 e 10 del C.d.S. prevede una sanzione amministrativa che ammonta a Euro 41,00.
Un utile mezzo per il trasporto dei bimbi è il c.d. ''cammellino'', che può avere una o due ruote; è fornito di sella, manubrio e pedali e viene fissato dietro una bicicletta normale con uno speciale gancio articolato.

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