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Dedichiamo questo spazio all'approfondimento di alcune tematiche di competenza della Polizia Locale e di diretto interesse per la cittadinanza.


 

bici elettricaPer "alleggerire" i problemi della mobilità urbana e ridurre di fatto l'inquinamento atmosferico si potrebbero utilizzare mezzi relativamente semplici, economici, facili da usare e con impatto ambientale nullo. Parliamo, oltre che delle sempre attuali biciclette, delle biciclette a pedalata assistita e delle "cosiddette" biciclette elettriche.
A questo punto è necessario fare una precisazione; vi è una sostanziale differenza tra una "bicicletta a pedalata assistita" ed una c.d. "bicicletta elettrica:
- la "bicicletta a pedalata assistita", prevista dal Codice della Strada all'art. 50, è classificata come velocipede. Il Ministero dei Trasporti ha disposto con Decreto del 31/01/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE, che una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale deve essere dotata di un motore ausiliario elettrico di potenza massima 0,25 kw, che entra in azione solo quando viene rilevato il movimento dei pedali, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- la "bicicletta elettrica", non prevista dal Codice della Strada, è un veicolo che di fatto viene fatto rientrare nella categoria dei ciclomotori in quanto dotato di motore elettrico che può essere azionato, a prescindere dalla circostanza che il conducente stia pedalando o meno, attraverso l'utilizzo dell'acceleratore di cui il veicolo è dotato.
Per quanto sopra, quindi, la bicicletta a pedalata assistita è un velocipede alla cui azione propulsiva determinata dalla pedalata, viene aggiunta quella di un motore elettrico; la condizione indispensabile affinché si possa parlare di bicicletta a pedalata assistita, è che il veicolo si muova esclusivamente se si azionano i pedali, anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che facilita la pedalata, purché questo non si sostituisca completamente alla propulsione muscolare dell'utente. Questi veicoli, pertanto, devono attenersi alle stesse regole previste per le normali biciclette, come l'obbligo di circolare sulla pista ciclabile dove presente.
I veicoli che non soddisfano tali caratteristiche, le c.d. "biciclette elettriche", appunto, che danno la possibilità di percorrere anche chilometri senza mai pedalare, hanno l'obbligo di essere omologati e immatricolati. Per verificare se il veicolo elettrico è un'autentica bicicletta a pedalata assistita oppure no, occorre semplicemente controllare se, azionando l'acceleratore quando è presente, la ruota posteriore si mette in funzione; in tal caso, il nostro veicolo risulta a tutti gli effetti un ciclomotore che per circolare sulla strada deve essere munito di certificato di circolazione e targa ed avere l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi come sopra detto; inoltre, per circolare sulla pubblica via con un ciclomotore occorre indossare il casco protettivo ed avere la patente di guida. Le violazioni a tali prescrizioni comportano l'applicazione di sanzioni, previste dal Codice della Strada, molto "pesanti" che si possono così riassumere:
Art. 97 c. 7 e 14 (ciclomotore senza certificato di circolazione) sanzione fino euro 616 e sequestro del veicolo per confisca;
Art. 193 c. 2 (veicolo privo di copertura assicurativa) sanzione di euro 841 con sequestro del veicolo per confisca;
Art. 171 c. 1 e 2 e 3 (conducente senza casco) sanzione di euro 80 con il fermo del veicolo per 60 giorni;
Art. 116 c. 15 e 17 (guida senza patente) comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed il sequestro del veicolo per la confisca.


Istruttore Direttivo Amm.vo
Pasquato Maria Elena

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