Obbligo utilizzo dispositivi antiabbandono (seggiolini)
La legge n. 117 del 2018 ha modificato l'art. 172, comma 1 bis, del Codice della Strada, introducendo l'obbligo per chiunque trasporti minori di 4 anni di installare dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini all'interno di veicoli: la norma che prevede l'obbligo è entrata in vigore dal 7 novembre c.a.
LA DISPOSIZIONE
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/10/2019, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.", regolamenta le specifiche tecnico-costruttive dei dispositivi, e stabilisce che gli stessi si attivino automaticamente mediante un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino a bordo del veicolo in sosta, attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e tattili, percepibili sia all'interno che all'esterno del mezzo. Tali dispositivi potranno anche essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate.
TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI PREVISTE
I dispositivi anti abbandono possono essere di tre tipologie, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento di attuazione:
- integrato all'origine nel seggiolino auto per bambini;
- fornito quale dotazione di base o accessorio del veicolo, richiamato nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO
Per agevolarne l'acquisto è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico per ciascun dispositivo acquistato.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.mit.gov.it
SANZIONI PREVISTE
La sanzione amministrativa prevista per la violazione dall'art. 172 C.d.S. va da un minimo di euro 81,00 a un massimo di euro 326,00 (il pagamento in misura ridotta entro 5 gg. corrisponde a euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.Se il tragressore commette la stessa infrazione più di una volta nell'arco di 2 anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
LINK DELLA GAZZETTA UFFICIALE: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-23&atto.codiceRedazionale=19G00130&elenco30giorni=true