Nuove modalità rinnovo patente di guida
Cambiano le regole per il rinnovo della patente di guida, lo ha stabilito il Decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 9 gennaio 2014, il quale ha previsto che il rinnovo della patente di guida è confermato mediante il rilascio di un nuovo tesserino che verrà trasmesso per posta al titolare della stessa, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Il nuovo Decreto dispone che, ai fini del rinnovo e della conseguente emissione della nuova patente, i medici e le strutture competenti nonché le commissioni mediche locali, all'esito positivo della visita media, dovranno trasmettere telematicamente al Dipartimento dei Trasporti una comunicazione contenente i dati, la foto e la firma del titolare della patente. Il sistema informatico, acquisiti dati e documentazione, genererà una ricevuta che il medico consegnerà all'interessato. La ricevuta verrà considerata come un permesso provvisorio di circolazione che sostituirà la patente di guida, fino al ricevimento di quella rinnovata per posta, e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di rilascio.
La patente va rinnovata:
ogni 10 anni fino ai 50 anni di età del titolare
ogni 5 anni fino ai 70 anni di età del titolare
ogni 3 anni fino a 80 anni di età del titolare
ogni 2 anni oltre gli 80 anni di età del titolare
Sanzioni
Chi circola con la patente scaduta, ai sensi dell'art. 126 del Codice della Strada, rischia una sanzione che va da 155 a 624 euro ed il ritiro del documento; si ricorda, inoltre, che in caso di incidente l'assicurazione potrebbe esercitare il diritto di rivalsa e chiedere all'assicurato i danni risarciti.