Duplicato Patente/Carta di circolazione
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione, il titolare può ottenere il rilascio di un documento provvisorio di guida o di circolazione.
Oltre che presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), il duplicato può essere richiesto anche presso un qualsiasi organo di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia Finanza, Polizia Locale). Il titolare, entro 48 ore dal momento in cui si accorge di non avere più il documento, deve recarsi presso un posto di Polizia per sporgere denuncia. In caso di duplicato di patente, occorre produrre, oltre ad un documento di identità valido, anche due fotografie formato tessera; in caso di duplicato di carta di circolazione il solo documento di identità.
Ricevuta la denuncia, l'organo di Polizia verifica che il documento sia effettivamente duplicabile già presso quella medesima sede. Infatti, in caso di documenti vecchi o non ancora inseriti nelle banche dati della motorizzazione, il duplicato deve essere richiesto presso gli Uffici della ex-Motorizzazione. Avuta conferma della possibilità di duplicare il documento, consegna all'interessato il permesso provvisorio informandolo che riceverà per posta in contrassegno direttamente al proprio domicilio il duplicato richiesto, da parte degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il permesso provvisorio è valido fino a quando non si ottiene il duplicato del documento ma, attenzione, non è riconosciuto valido all'estero, nemmeno nei paesi dell'Unione Europea.
In caso di ritrovamento, successivo alla richiesta di duplicato, del documento inizialmente smarrito o ritenuto sottratto, lo stesso documento non è più utilizzabile. Il documento deve essere distrutto anche se ancora non si è ricevuto il duplicato. E' buona norma, in ogni caso, dare comunicazione all'organo di polizia cui ci si era precedentemente rivolti, per far revocare la ricerca del documento denunciato.