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LA NORMATIVA

Il bene-interesse giuridico tutelato consiste in:
- la fede pubblica, tutelata dagli articoli 473 - 474 - 474 bis/ter/quater – 475 del Codice Penale, intesa come l'affidamento dei consumatori nei marchi, posti a garanzia della qualità e originalità dei prodotti commercializzati, depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, all'Italia o all'estero
- la tutela dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio, garantita dagli articoli 515 - 517 - 517 bis/ter/quater/quinquies del Codice Penale, intesa a garanzia dell'ordine economico in modo da garantire l'onestà degli scambi commerciali; in questo caso è sufficiente una semplice somiglianza con nomi, marchi o segni distintivi, anche se non protetti da registrazione o brevetto.
Secondo quanto previsto dall'articolo 473 del Codice Penale, incorrono nel reato:
- coloro che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, procedono materialmente alla contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) o di prodotti industriali;
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
In entrambi i casi, la pena può consistere nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e nella multa da euro 2.500 a euro 25.000.
L'articolo 474 del Codice Penale punisce invece:
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione, introducono nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000);
- coloro che, pur senza concorrere nella contraffazione o alterazione o introduzione nel territorio dello Stato, detengono per la vendita, pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro)
È possibile il concorso anche tra i reati previsti dall'articolo 474 e dall'articolo 648 del Codice Penale; quest'ultimo punisce il ricettatore cioè chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. A carico di colui che acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita, si può configurare sia l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 474 (commercio di prodotti con segni falsi) sia quella prevista dall'articolo 648 (ricettazione).

A chi rivolgersi:

Servizio Attività Centralizzate e Amministrative
Reparto Polizia Amministrativa
Via Gozzi n. 32, Padova
tel. 049 8205157
PEC: polizialocale@pec.comune.padova.it
 
Responsabile del Reparto
Comm. Princ. PO Dott.ssa Lucia Coin
E-mail: coinl@comune.padova.it
 
Squadra Attività Produttive
E-mail: economiche.vvuu@comune.padova.it

Orari ricevimento

Squadra Attività Produttive
lunedì dalle 9:00 alle 12:00

 

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