REVISIONE PERIODICA
Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:
- autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. non superiore a 3.500 kg;
- quadricicli a motore;
- autovetture;
- autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg;
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dal quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente alla prima revisione ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.