REVISIONE DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI
Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:
- ciclomotori;
- quadricicli leggeri;
- motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motocarri;
- mototrattori;
- motoveicoli per trasporti specifici;
- motoveicoli per uso speciale;
sono sottoposti a revisione periodica a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione);successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare nel solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l'operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.
- << Prec
- Succ