Fermi - Sequestri
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FERMO AMMINISTRATIVO
- In tutti i casi di fermo di ciclomotori o motocicli, dispone l'art. 214 del Codice della Strada, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Se superiore ai 30 giorni, il proprietario o l' avente titolo puo' chiedere l' affidamento in custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilita' presentando la richiesta presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. di Padova. Unica eccezione è prevista dall' art. 171/3 c. che ne consente l' affidamento esclusivamente al proprietario a condizione che lo stesso possa condurre il veicolo sino al luogo di custodia nel rispetto delle altre norme del cds, e salva l'eventuale applicazione contemporanea di altro fermo o sequestro. Nel fermo di altre categorie di veicoli, questi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 214 co. 1 con 770 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
- Nei casi previsti dagli artt. 207/3 e 202/2 quater (obbligo del pagamento immediato delle sanzioni), il veicolo viene sempre affidato al custode sino all' avvenuto pagamento della sanzione o al versamento di una cauzione nelle mani dell' agente accertatore pari ad un quarto del massimo della sanzione edittale. in tutti i casi il fermo non puo' avere durata superiore ai 60 giorni.
- Se la sanzione accessoria del fermo deriva dalla violazione dell'art. 116/15 o dell'art. 186/2 bis (guida senza patente o con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l) e' previsto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, con medesime regole del primo caso per gli affidamenti. Nell'applicazione del Fermo, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.