Art.189 - Comportamento in caso di incidente
Il Codice della Strada regola, all'art. 189, il comportamento da tenere in caso di incidente stradale.
La norma prevede che in caso di sinistro comunque ricollegabile al proprio comportamento, per cui a prescindere dal torto o dalla ragione, l'interessato debba fermarsi e prestare assistenza ad eventuali feriti.
Nel caso in cui l'incidente abbia causato solo danni ai veicoli, i conducenti coinvolti hanno l'obbligo di fornire alla controparte le proprie generalità e tutte le informazioni utili ai fini risarcitori; gli stessi inoltre, se possibile, devono evitare di intralciare la circolazione, ovvero spostare i propri mezzi a margine strada per non pregiudicare il regolare transito dei veicoli.
In ipotesi di incidente da cui derivi un danno ad un animale, il conducente deve fermarsi e fare il possibile per attivare un servizio di soccorso agli animali, è sufficiente allertare telefonicamente i soccorsi.
Per entrambe le fattispecie suddette, chiunque non adempia ai prescritti obblighi incorre in una sanzione amministrativa di natura pecuniaria il cui importo nel massimo è fissato in Euro 1643.
Qualora invece nel sinistro vi siano una o più persone infortunate, tutti i coinvolti hanno l'obbligo di fermarsi, e prestare l'assistenza necessaria ai feriti (anche in questo caso è sufficiente allertare i soccorsi). Non ottemperare a tali obblighi assume rilevanza penale e configura due fattispecie di reato, per cui il conducente che, coinvolto nell'incidente, si allontani senza fermarsi e fornire i propri dati, e/o non presti soccorso agli infortunati, viene deferito all'autorità giudiziaria; lo stesso inoltre incorre nella sospensione della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni.
Commissario di P.L.
PAVANELLO Dr.ssa Elena