Il cd. "Decreto del fare" (L.98/2013) recentemente entrato in vigore, tra le tante cose ha modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada relativo al "Pagamento in misura ridotta" degli illeciti amministrativi. Si potrà, quindi, usufruire di una riduzione del 30% dell'importo del pagamento in misura ridotta purchè questo avvenga entro 5 giorni dalla contestazione dell'illecito o entro 5 giorni dalla notifica degli estremi dell'illecito amministrativo. Se non si usufruisce dell'agevolazione entro i 5 giorni, rimangono validi i termini di pagamento già previsti (60 giorni dalla data di contestazione o notifica).
NB. Nel caso di preavvisi di violazione (p.es. divieto di sosta), il pagamento con la riduzione potrà avvenire sia entro 5 giorni a partire dal giorno successivo alla data dell'accertamento, trascorsi i quali il verbale verrà nuovamente notificato, maggiorato delle sole spese di procedimento e notifica, sia sulla notifica dell'illecito a domicilio, che dovrà avvenire non oltre 90 giorni. Se il 5° giorno cade di domenica o in una giornata festiva, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo.
ESEMPIO: Ho preso una "multa" per divieto di sosta con importo da pagare di 41 euro. Se pago entro 5 giorni dalla data dell'illecito, potrò versare il 30% in meno, cioè 28,70 euro. Se non lo faccio entro il tempo stabilito, devo attendere al mio indirizzo la notifica della violazione maggiorata dalle spese di notifica e procedimento. Anche in questo caso potrò, entro 5 giorni, pagare l'importo "scontato" e cioè 28,70 euro + le spese di procedimento e notifica.
La riduzione si applica anche:
- per i pagamenti dei preavvisi di sosta;
- per le violazioni in orario notturno (dalle 22 alle 7);
- per le violazioni commesse da conducente di veicolo immatricolato con targa estera o con targa EE (in questo caso il pagamento deve essere obbligatoriamente immediato);
- per la violazione di cui all'art. 193/3° comma (assicurazione obbligatoria scaduta – riattivazione entro 30 giorni dalla scadenza con riduzione a un quarto della sanzione);
- per le violazioni commesse nell'esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose da titolare di patente categoria C, CE, DE (anche in questo caso il pagamento deve avvenire immediatamente).
Non si applica invece a:
- tutte quelle violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito;
- quelle violazioni del CdS per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo.
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