Bicicletta o ciclomotore?
Complice la crisi, è cresciuto l'utilizzo della bicicletta sia come mezzo di trasporto ecologico sia come "strumento" per mantenere la forma fisica. Questo maggior utilizzo ha portato all'immissione sul mercato delle cosiddette "biciclette a pedalata assistita" che hanno lo scopo, appunto, di aiutare la "pedalata" così da riuscire a percorrere più strada con meno fatica. La legislazione in materia è chiara, infatti l'art. 50 del Codice della Strada considera "velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare". La normativa, inoltre, non fa alcun riferimento ad eventuali possibilità di tenere accelerato il mezzo; il motore ''stacca'' quando il passeggero smette di pedalare. Nonostante la legge sia limpida, forse a causa di un'elevata domanda di questi velocipedi, può capitare di trovare sul mercato dei prodotti non conformi che generano delle situazioni a dir poco confuse. Davanti a uno di questi mezzi si sono trovati, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale durante un servizio di polizia stradale in via Buonarroti. Intimato l'alt ad un veicolo, che in apparenza avevano classificato come ciclomotore, si accorgevano che lo stesso, di produzione cinese, era munito di pedali, aveva la propulsione elettrica ed era, altresì, munito di acceleratore che consentiva al conducente di muoversi senza fare uso dei pedali stessi. Non si parlava più, quindi, di bicicletta a pedalata assistita bensì di ciclomotore. Il conducente, un cittadino moldavo di 21 anni residente a Padova, non era in possesso dei documenti del ciclomotore, in quanto mai immatricolato e quindi privo della targa, era sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria e non aveva mai conseguito alcuna patente di guida. Gli agenti, quindi a carico del giovane, hanno redatto i verbali per la violazione del'art. 193 c. 2, mancata copertura assicurativa e dell'art. 97 c. 7 e 14, mancanza del certificato di circolazione con i rispettivi sequestri amministrativi finalizzati alla confisca del mezzo. Inoltre il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per guida senza patente, così come previsto dall'art. 116 c. 15 e 17 del Codice della Strada. Per evitare queste spiacevoli situazioni si ricorda che la condizione indispensabile perché si possa parlare di bicicletta a pedalata assistita è che il veicolo si muova esclusivamente azionando i pedali, anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che faciliti la pedalata; una "falsa" bicicletta a pedalata assistita permette, sì, di percorrere chilometri senza mai pedalare utilizzando la manopola dell'acceleratore, ma questo violando numerose norme del C.d.S. che implicano anche la confisca del veicolo nonché la denuncia penale in caso il conducente non abbia la patente prevista.
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