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- Pubblicato Martedì, 28 Gennaio 2014 11:20
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Il problema dell'inquinamento da rumore costituisce una realtà sempre più urgente specialmente nel periodo estivo, dove si concentrano il maggior numero di richieste di intervento da parte dei cittadini. Le cause di lamentela sono le più disparate; musica ad alto volume, sia da abitazioni private che da pubblici esercizi che con la bella stagione organizzano momenti d'intrattenimento, condizionatori d'aria di negozi o in case private, schiamazzi, discoteche, industrie, concerti, feste, l'uso di tosaerba ecc..
In tutti i casi le leggi propongono diversi strumenti di tutela. Nel caso sorgano questioni fra condòmini a causa di rumori provenienti da sorgenti interne al condominio che, per tipologia e orario, sono espressamente vietati dal regolamento condominiale (regolarmente registrato e avente vincolo contrattuale per tutti i condomini) bisogna rivolgersi l'Amministratore del Condominio che ha gli strumenti necessari per risolvere la questione. Il cittadino, in questo caso, può anche rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 Cod. Proc. Civ.) per ottenere il rispetto dell'art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità". Non è necessaria l'assistenza legale, per es. di un avvocato, e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia. Non è nemmeno necessario presentare un'istanza scritta; l'art. 316 c.p.c., infatti, consente di presentare la domanda verbalmente ed è il Giudice che ne fa redigere verbale che la parte dovrà poi notificare all'avversario. Avvalendosi di un consulente tecnico d'ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire l'attività rumorosa, o imporre, se tecnicamente possibile, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio e potrà condannare il trasgressore al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi provocati dal rumore.
Nei confronti di chi provoca rumore può essere intentata anche una causa penale sulla base dell'art. 659 del Codice Penale ("Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"), che così recita: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".
Tale articolo, quindi, prevede due tipologie di reato: 1) il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche ecc.; 2) l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro disposizioni di legge o prescrizione dell'Autorità.
Dal testo della norma si comprende che il "disturbo" deve essere diretto verso una moltitudine indistinta di persone: se, al contrario, il disturbo è diretto verso un "gruppo di ascolto" molto limitato, come, ad esempio, quando il rumore molesto è percepito da solo da una persona o da uno solo degli appartamenti posti in un condominio, non è possibile far sussistere il reato previsto dall'art. 659 c.p. Per quanto riguarda poi stabilimenti industriali artigiani o pubblici, esercizi con impianti rumorosi, il cittadino può richiedere un intervento fonometrico per verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalle leggi ambientali, inviando un esposto scritto in carta semplice al Comune (Polizia Locale) ed all'A.R.P.A. (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) che è l'ente tecnico competente alla misurazione dei livelli di rumore.
La città di Padova si è dotata di un "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose", in vigore dal 5 febbraio 2011. Tale Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico sia per quanto riguarda le sorgenti di rumore fisse e mobili sia il disturbo provocato da attività temporanee come cantieri stradali, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ecc; sono esclusi da tale regolamento i rumori occasionali provenienti da luoghi privati. Di seguito un estratto dal Regolamento: ORARI
CANTIERI EDILI
dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00, escluso il sabato pomeriggio e festivi, salvo deroghe
INTERVENTI EDILI IN APPARTAMENTO/UFFICIO
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,00, escluso il sabato pomeriggio e festivi, salvo deroghe
CANTIERI STRADALI
dalle ore 7,00 alle 20,00, escluso il sabato pomeriggio e festivi, salvo deroghe . Di notte previa autorizzazione, salvo emergenze
ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO IN AREA PRIVATA
giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 20,00. Sabato e festivi: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00
ARATURA CAMPI
giorni feriali e sabato: dalle ore 6,00 alle 22,00. Festivi: dalle ore 7,00 alle 13,00
La violazione a tali prescrizioni comporta una sanzione, prevista dall'art. 10 della L. 447/95, di Euro 516.
Istruttore Direttivo Amm.vo
Pasquato Maria Elena