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Uso del niqab e/o burqa

VeliIn Italia non si sono avute molte pronunce della Magistratura al riguardo ma, per la verità, quelle poche che sono intervenute sono andate verso un atteggiamento di condiscendenza all’uso del niqab (anche se poi, in effetti nei casi oggetto delle pronunce si parlava di burqa). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3076/2008 nel ratificare la decisione del TAR del Friuli – Venezia Giulia n. 645/2006 che aveva confermato il provvedimento del Prefetto di Pordenone il quale aveva annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Azzano Decimo che aveva incluso il velo tra i mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, ha testualmente affermato: “Nello stesso atto di appello, il Comune non ha celato l’unica e principale finalità del provvedimento adottato dal Sindaco, sottolineando anzi che l’iniziativa aveva un forte rilievo politico e culturale in quanto il velo che copre il volto, oggetto dell’ordinanza, altro non è che il burqa indossato da molte donne musulmane, il cui utilizzo in luogo pubblico il Sindaco ha inteso vietare. Si rileva, in primo luogo, che del tutto errato è il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all’art. 85 del R.D. n. 773/1931, in quanto è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa. Non pertinente è anche il richiamo all’art. 5 della legge n. 152/1975, che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”. Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo. Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento. Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.” La legislazione nazionale non fa divieto a una persona di indossare un velo per motivi religiosi o culturali, con l’unica eccezione che attiene a manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che prevedano tale uso.
E’ vero, però, che nel caso in cui si debba procedere all’identificazione di una persona così abbigliata, esigenze di pubblica sicurezza (o di polizia giudiziaria) richiedono che l’operazione sia condotta in maniera tale da poter giungere a un riconoscimento personale compiuto; è evidente, pertanto che, se del caso, la persona dovrà momentaneamente procedere alla rimozione del velo affinché l’operatore di polizia possa efficacemente portare a termine l’identificazione.
In tale ottica vedasi la sentenza del Tribunale di Cremona del 27 novembre 2008 che, massimizzando, ha affermato: “Non è configurabile il reato di cui all’art. 5 L.152/1975 a carico di una cittadina extracomunitaria, che, indossando in luogo pubblico un burqa, lo abbia immediatamente sollevato, onde soddisfare la richiesta di identificazione avanzantale da un agente di polizia. Indossare il burqa durante un’udienza in Corte d’Assise, se non vi è stato nessun impedimento od ostacolo, ovvero un apprezzabile ritardo, o difficoltà nel riconoscimento non integra la citata fattispecie di reato. Il giustificato motivo assume, invece, rilevanza esclusivamente nel caso in cui si ritenga, a seguito di interpretazione del caso concreto, che la condotta abbia ostacolato o solamente ritardato il riconoscimento.”.
Tutto ciò detto, gli operatori di Polizia potranno procedere, se del caso, all’identificazione della persona, evidenziando, però, che il fatto di indossare un tale capo d’abbigliamento, non è, allo stato attuale, penalmente o amministrativamente sanzionabile.

 

Commissario Capo
Dott. Cino Cecchini

 

Report Guida in stato di ebbrezza

Nel 2013 la Polizia Locale di Padova ha ritirato per guida in stato di ebbrezza 224 patenti di guida, di cui 146 intestate a cittadini italiani e 197 a persone di sesso maschile. I mesi con la maggiore incidenza di ritiri sono Maggio (27) e Aprile (25) mentre in estate Luglio e Settembre hanno valori pressochè uguali (21 e 20). Questo il report completo.

 2013

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
   19 15 19 25 27 10 21 17 20 18 13 20 224
               
   ITALIANI 146 STRANIERI 78        
                           
UOMINI 197 DONNE 27        

Congratulazioni a.......

Congratulazioni a .....

 

laureaMONICA COTAR - Ufficiale della Polizia Locale di Padova

che ha brillantemente terminato il proprio percorso di Laurea in Scienze Criminologiche per l'investigazione e la sicurezza con la Tesi "Lotta al fenomeno della contraffazione ed etichettatura dei prodotti: il progetto ANCI - Ministero dello sviluppo Economico sulla "rete" dei Comuni per la lotta alla contraffazione".

GRANDE!! Dottoressa Monica

 

 

 

Festa di S. Sebastiano 2014 - Discorso del Comandante P.M.

Ringrazio le Autorità e tutti i presenti qui convenuti per la celebrazione di S. Sebastiano, Patrono della Polizia Locale; ritrovarsi in questa circostanza è occasione per riconoscere i valori fondanti della nostra attività di servizio, che è tutta e solo a favore della cittadinanza, e per rinsaldare lo spirito di Corpo.

Ringrazio don Luciano, il nostro Cappellano, per la vicinanza e l'affetto che ci dimostra e con cui segue la vita del Corpo della P.L. Lo ringrazio anche per aver benedetto il labaro del gruppo AVIS della P.L., di recente costituzione; donare il sangue è una indispensabile testimonianza di concreta solidarietà verso chi ha bisogno, e anche su questo fronte i vigili urbani vogliono essere presenti.

Ringrazio anche il coro che è composto da numerosi operatori di P.L. e che con passione e competenza è sempre presente nelle nostre cerimonie e nelle occasioni più significative.

Fu Papa Pio XII che nel maggio del 1957 nominò il martire S. Sebastiano Patrono dei vigili urbani; Sebastiano - verso la fine del 200 d.C. - era un alto Ufficiale della 1^ legione di stanza a Roma a difesa dell'Imperatore. La P.L. più semplicemente, ma con tenacia, concorre invece con le forze dell'ordine ad assicurare la sicurezza della Città e dei suoi abitanti. Ringrazio pertanto tutte le forze dell'ordine per l'ottima intesa raggiunta che consente di svolgere un proficuo lavoro di squadra.

Il 2013 si è chiuso da poche settimane e i risultati raggiunti documentano il forte impegno posto dal personale di P.L. per svolgere i compiti di istituto e per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Amministrazione. A titolo di esempio evidenzio come indicatore, forse il più significativo, della attività del 2013 il n. delle chiamate ricevute dalla Centrale Operativa della P.L. che sono state 163.445, circa il 7% in più del 2012. Testimonianza della fiducia dei cittadini verso il nostro personale e la nostra professionalità.

Il 2014 sarà senz'altro ugualmente impegnativo e di certo la P.L. non mancherà di mettere a servizio della Città tutto il necessario impegno: ringrazio per questo già da ora gli Ufficiali, gli agenti e il personale tutto del Corpo di P.L.

Padova, 20 Gennaio 2014

Saldi - Istruzioni per l'uso

saldi 7Pur con la testa ancora impegnata nello shopping natalizio, si comincia già a parlare di Saldi. Nella nostra Regione le “Vendite di Fine Stagione” (meglio note come SALDI) inizieranno il 4 Gennaio e termineranno il 05 Marzo. Sicuramente gli sconti che seguono alle festività natalizie sono attesi da tutti: dalle famiglie italiane raggiunte dalla crisi economiche ma anche dai commercianti sofferenti a causa della contrazione dei consumi.
Ma anche i saldi possono dimostrarsi insidiosi per chi acquista poichè per i commercianti il periodo degli sconti non significa soltanto vendere attraverso le promozioni, ma anche e soprattutto, svuotare i magazzini dalle giacenze. Quello che spesso è accaduto negli anni passati, tutto a danno degli acquirenti, è il ritocco dei prezzi avvenuto prima di applicare lo sconto. Per evitare, quindi, di cadere in spiacevoli sorprese è bene seguire qualche piccolo e semplice consiglio come quelli pubblicati dalle varie Associazioni a difesa dei consumatori esistenti, ADUC o ADICONSUM ad esempio.

  1. Sull'oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale;
  2. È meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciutisaldi 6 per acquistare la merce in saldo: sconti superiori al 50-60 per cento nascondono spesso merce non proprio nuova;
  3. Fate attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto (la merce in saldo DEVE essere separata da quella non in saldo)
  4. Confrontare i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati;
  5. È bene verificare che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà  presentato in negozio;
  6. Nel periodo dei saldi i negozianti che normalmente accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici;
  7. Diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce;
  8. Chi vuol fare regali faccia attenzione perché si può cambiare solo ed esclusivamente la merce difettosa che deve essere riconsegnata al commerciante entro 2 mesi dalla scoperta del difetto (non si può sostituire la merce se avete cambiato idea sul colore o sul modello);
  9. È bene conservare sempre lo scontrino per potere eventualmente cambiare la merce difettosa;
  10. Qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi segnalate il caso alle sedi locali delle associazioni a difesa dei diritti dei consumatori.

(fonte: www.adiconsum.it)

Contatore Commercio

La P.L. è impegnata sul fronte del contrasto al commercio abusivo e al contrasto alla vendita di prodotti contraffatti sia nelle Piazze sia in Prato della Valle.
I servizi si svolgono anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.
Dall'inizio dell'anno alla fine di novembre 2013 sono stati messi fuori mercato n. 25.456 prodotti.

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