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Rimozione Velocipedi Stazione

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Rimozione veicoli che ostacolano il traffico

RIMOZIONE VEICOLI

carro gruI cittadini possono richiedere l'intervento per la rimozione di un veicolo quando:

  • il veicolo impedisce l'uscita da un passo carraio, bloccando, ad esempio, l'uscita dalla propria abitazione;
  • il veicolo occupa uno spazio riservato alle autovetture di persone diversamente abili o a categorie particolari (spazi con segnaletica orizzontale di colore giallo);
  • il veicolo è in sosta sul marciapiede, sull'attraversamento pedonale, nel sottoportico, sulla pista ciclabile o allo sbocco della pista ciclabile;
  • il veicolo impedisce lo spostamento di un altro veicolo in sosta regolare;
  • il veicolo è in corrispondenza o in prossimità di una curva, di un dosso, di un'area di intersezione o lungo una corsia di canalizzazione.

     Cosa fare in caso di rimozione del proprio veicolo

Per la restituzione del veicolo, l'interessato, o suo delegato, deve rivolgersi al responsabile del deposito pagando le spese di intervento, rimozione e custodia.

Se il conducente del veicolo arriva durante le operazioni di rimozione, o prima dell'arrivo del carro attrezzi, è consentita la restituzione immediata del veicolo, ma solo dopo il pagamento delle spese di intervento all'incaricato del concessionario del servizio rimozioni. L'intervento si considera iniziato con la richiesta di intervento del carro attrezzi.

La relativa multa, diversa a seconda del tipo di infrazione commessa, può invece essere pagata in un secondo momento, con le modalità indicate nel preavviso di violazione.

Nel caso di veicolo con targa straniera, il trasgressore deve effettuare immediatamente il pagamento della multa.

Per ritirare il veicolo è necessario rivolgersi all'ufficio rimozioni di Aps Holding, in via Rismondo, 28 - Padova 0498241140.

E' possibile ritirare il veicolo tutti i giorni dalle 5:00 alle 24:00.


VEICOLI NON RITIRATI

Qualora il veicolo non venga ritirato nei giorni immediatamente successivi, l' Ufficio rimozioni del Comando di P.L. provvede ad individuare il proprietario del veicolo e a notificare il verbale di accertamento e di rimozione. Nel contempo procede ad intimare al proprietario di procedere al ritiro del veicolo ai sensi dell' art. 1 del d.p.r. 189/2001. In base a questa normativa, decorsi 3 mesi dalla notifica del verbale al proprietario senza che lo stesso abbia provveduto al ritiro dal deposito previa pagamento delle spese di rimozione e custodia, il veicolo e' considerato abbandonato ed acquisito in proprieta' al Demanio dello Stato.
In quest'ultimo caso, le spese di rimozione e deposito decorrenti dal giorno della rimozione sino al giorno della comunicazione da parte dell' ufficio rimozioni dell' applicabilita' del dpr 189/2001 al Demanio dello Stato, vengono sostenute dal Settore Polizia Locale, il quale provvede in seguito con Ordinanza Dirigenziale ad ingiungere il pagamento delle spese al proprietario del veicolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
  • D.Lgs. n. 285, art 159, del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada".

 

Multe per violazioni al Codice della strada

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

L'accertamento delle violazioni avviene attraverso la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni per la misura agevolata (riduzione del 30% ove prevista) oppure entro 60 giorni per la misura ridotta, dalla data della contestazione o dalla notifica del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA: le sanzioni accesssorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere di tre tipi:

  • RIMOZIONE
    la rimozione del veicolo comporta la possibilità dell'immediata restituzione dello stesso all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia presso il deposito APS, via Rismondo, 28 - Padova;
  • FERMO AMMINISTRATIVO E SEQUESTRO
    Il veicolo viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti.

Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo.
Il rifiuto della custodia del veicolo, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, comporta una sanzione amministrativa e la sospensione della patente.


TEMPI DI NOTIFICA

In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine è prorogato primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il Comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

MODALITÀ DI NOTIFICA

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:

  • consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali;
  • tramite pec.

CONTESTAZIONE

Direttamente alla persona. Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE

approfondimento

NOTIFICA TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente perfezionata decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata

NOTIFICA VIA PEC

La copia del verbale viene inviata direttamente alla casella pec del responsabile dell'infrazione: gli indirizzi vengono reperiti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

La notifica si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo pec del Comando la “ricevuta di consegna” del messaggio nella pec del destinatario.

CASI PARTICOLARI

  • Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la potestà genitoriale o a chi esercita la sorveglianza del minore.
  • Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.

COME PAGARE

ATTENZIONE: sezione in aggiornamento – seguire le indicazioni riportate nel verbale

L'importo della sanzione, ove previsto, può essere definito con la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale. La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.

Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

Per informazioni, solo relative alle sanzioni emesse dal Corpo di Polizia Locale di Padova, contattare il numero 049 2010044.

PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata più volte la stessa contravvenzione, il proprietario del veicolo può fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando idonea documentazione attestante i versamenti.
Il rimborso sarà effettuato tramite assegno bancario; in alternativa, fornendo il codice IBAN, sarà possibile farsi accreditare la somma direttamente nel proprio conto bancario.

PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito.

Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, è consentita l’integrazione (prima dall'avvio della procedura esecutiva) della somma mancante il cui corretto importo, da versare a saldo, deve essere richiesto rivolgendosi al Comando Polizia Locale - Reparto Polizia Procedure Sanzionatorie - usufruendo dei servizi di Call Center (0492010044) o Front Office. Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli art. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.

PAGAMENTO A FAVORE DI UN ENTE DIVERSO DA QUELLO DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata una contravvenzione emessa da un altro Ente, il proprietario del veicolo dovrà richiederne il rimborso al Comando di Polizia Locale di Padova e contattare l'Ente intestatario del verbale per accordarsi sulle modalità del pagamento dovuto. Modulo di richiesta rimborso sanzione amministrativa

 


 

 INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali in possesso del Comando di Polizia Locale di Padova sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l’interessato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia.
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi.
Per il conseguimento dello scopo istituzionale, i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Padova - Comando di Polizia Locale alla ditta MEGASP con sede in Padova, per l'attività di data-entry e di stampa del verbale, degli atti e dei procedimenti conseguenti e/o correlati, nonchè per il successivo inoltro a Poste Italiane Spa, ai Messi Comunali o per la notifica a mezzo pec.
In relazione al trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 al 21 del Reg.UE 679/2016.

Inquinamento idrico

Informazioni utili e come segnalare l'inquinamento di corsi d'acqua

Descrizione

L'acqua si considera inquinata quando la sua qualità è compromessa dall'immissione di sostanze come prodotti chimici, scarichi industriali e urbani, fino al punto di renderla inadatta agli abituali usi (potabile, agricolo, industriale).

Fonti di inquinamento idrico

Tra le fonti principali di inquinamento idrico si ricordano:

  • gli SCARICHI URBANI: residui metabolici (feci, urine) e residui di attività domestiche (saponi, detersivi...);
  • gli SCARICHI INDUSTRIALI: residui o scarti provenienti dalla lavorazione di un determinato prodotto (residui a volte tossici);
  • i FERTILIZZANTI e tutte le sostanze che favoriscono una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche;
  • i PESTICIDI e altre sostanze chimiche;
  • il PETROLIO e i suoi derivati;
  • alcuni batteri, poiché tendono ad alterare lo stato dell'acqua, favorendo così il verificarsi di diverse malattie.

    Effetti dell'inquinamento idrico

Le sostanze contaminanti contenute nell'acqua inquinata possono provocare innumerevoli danni alla salute dell'uomo e all'equilibrio degli ecosistemi. I principali inquinanti contenuti nelle acque reflue sono i composti dell'azoto (nitrati, nitriti, ammoniaca), il fosforo, i metalli, i batteri e i virus. Il fosforo e i composti dell'azoto sono molto pericolosi soprattutto per i laghi, in quanto se presenti in abbondanza causano il fenomeno dell'EUTROFIZZAZIONE, originato anche dall'eccessivo apporto di fertilizzanti, dilavati dai terreni agricoli. Attraverso questo processo si ha una crescita smoderata della flora acquatica: le alghe crescono rigogliose e coprono la superficie dell'acqua, privando le piante sottostanti della luce; di conseguenza la luce, indispensabile per la vita, non può raggiungere gli strati più profondi e causa la morte di tutte le forme di vita. La presenza di metalli nelle acque reflue è dovuta soprattutto alle attività industriali. I metalli presenti nei corpi idrici possono essere ingeriti dai pesci e di conseguenza entrare nella catena alimentare, contaminando anche l'uomo. I metalli sono sostanze tossiche che possono causare malattie molto gravi (ad esempio tumori).


Segnalazione di casi di inquinamento idrico

Chi rileva casi di inquinamento idrico può presentare segnalazione al Comando di Polizia Municipale - Reparto Polizia Amministrativa e Ambientale - o al Protocollo Generale del Comune di Padova.

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1996 "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti".

Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 2 marzo 1995 "Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - T.S.R.S.U.I. D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993".

L. n. 319 del 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Passaporto

passaportoIl passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
E' rilasciato a tutti i cittadini italiani, ed ha validità temporale differenziata in base all'età del titolare.

La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Padova, piazzetta G. Palatucci, 5 - telefono 049 833111.

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Passaporto (2)

passaportoIl passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
E' rilasciato a tutti i cittadini italiani, ed ha validità temporale differenziata in base all'età del titolare.

La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Padova, piazzetta G. Palatucci, 5 - telefono 049 833111.

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Duplicato Certificato di Proprietà

certificato proprietà

Duplicato Certificato di Proprietà

In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà  o del foglio complementare, l'intestatario del veicolo o persona da lui incaricata (munita di delega e di copia del documento di identità dell'intestatario), deve richiedere il rilascio del duplicato all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Presso i predetti Uffici occorre presentare copia della denuncia resa di fronte ad un organo di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia e una fotocopia di un documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo.

Duplicato Patente/Carta di circolazione

duplicato documentiIn caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione, il titolare può ottenere il rilascio di un documento provvisorio di guida o di circolazione.
Oltre che presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), il duplicato può essere richiesto anche presso un qualsiasi organo di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia Finanza, Polizia Locale). Il titolare, entro 48 ore dal momento in cui si accorge di non avere più il documento, deve recarsi presso un posto di Polizia per sporgere denuncia. In caso di duplicato di patente, occorre produrre, oltre ad un documento di identità valido, anche due fotografie formato tessera; in caso di duplicato di carta di circolazione il solo documento di identità.
Ricevuta la denuncia, l'organo di Polizia verifica che il documento sia effettivamente duplicabile già presso quella medesima sede. Infatti, in caso di documenti vecchi o non ancora inseriti nelle banche dati della motorizzazione, il duplicato deve essere richiesto presso gli Uffici della ex-Motorizzazione. Avuta conferma della possibilità di duplicare il documento, consegna all'interessato il permesso provvisorio informandolo che riceverà per posta in contrassegno direttamente al proprio domicilio il duplicato richiesto, da parte degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il permesso provvisorio è valido fino a quando non si ottiene il duplicato del documento ma, attenzione, non è riconosciuto valido all'estero, nemmeno nei paesi dell'Unione Europea.
In caso di ritrovamento, successivo alla richiesta di duplicato, del documento inizialmente smarrito o ritenuto sottratto, lo stesso documento non è più utilizzabile. Il documento deve essere distrutto anche se ancora non si è ricevuto il duplicato. E' buona norma, in ogni caso, dare comunicazione all'organo di polizia cui ci si era precedentemente rivolti, per far revocare la ricerca del documento denunciato.

Euro Cosa?

Euro Cosa?

limit trafficolimit traffico.2jpgEuro 1,2, 3 o 4? Alzi la mano chi non si è mai sentito fare questa domanda da un cittadino. Per capire a quale "classe" appartiene il nostro veicolo, non rimane che prendere la carta di circolazione.

Sulla quelle di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive mentre su quelle di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.

Nella tabella di seguito, le sigle che corrispondono alle differenti norme di omologazione (fonte: ARPA Emilia Romagna) o, in alternativa, è possibile effettuare la ricerca on-line sul sito www.ilportaledellautomobilista.it cliccando qui.

EURO 1

(immatricolate dopo il 31.12.1992)

· 93/59 CEE con catalizzatore; 91/441 CEE; 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2

(immatricolate dopo il 1.1.1997)

91.542 punto 6.2.1.B; 94/12 CEE; 96/1 CE; 96/44 CEEM; 96/69 CE; 98/77 CE

E´ possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:
96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36; 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38; 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38; 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE; 92/97/CEE - 94/12 CEE;
96/20 CE - 96/44 CE; 96/20 CE - 96/1 CE; 96/20 CE - 94/12 CEE; 92/97/CE - 96/69 CE
92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE; 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE; 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE; 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE; CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
1999/102/CE rif. 96/69/CE; 98/77 CE; CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE;

EURO 3

(immatricolate dopo il 1.1.2001)

98/69 CE; 98/77 CE rif 98/69 CE; 99/96 CE; 99/102 CE rif. 98/69 CE;
2001/1 CE rif 98/69 CE; 2001/27 CE; 2001/100 CE A; 2002/80 CE A;
2003/76 CE A

EURO 4

(immatricolate dopo il 1.1.2006)

98/69/CE B; 98/77/CE rif. 98/69/CE B; 1999/96 CE B;1999/102 CE B rif. 98/69/CE B; 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B; 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B; 2001/27 CE B; 2001/100 CE B; 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1;· 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Euro 5

(omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)


2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C; 99/96 fase III oppure Riga B2 o C; 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C; 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C.

 

 

Front-Office Protocollo

FRONT OFFICE PROTOCOLLO

front officePunto di riferimento principale per i cittadini che si recano presso il Comando, l'Ufficio Front Office Protocollo si occupa dell'accoglienza del pubblico fornendo informazioni di carattere generale e coordinando l'accesso dei cittadini verso gli uffici interni alla struttura in grado di affrontare e risolvere le problematiche esposte.

Si occupa, altresì, della ricezione, smistamento, registrazione ed assegnazione dei documenti in arrivo e in spedizione.

Riceve le domande di "Accesso Atti ai documenti Amministrativi" e, una volta complete, provvede alla loro consegna ai richiedenti. Il personale preposto è, inoltre, abilitato al rilascio di permessi temporanei (max 48 ore) per il transito e/o la sosta in Z.T.L. e aree pedonali.

Animali Smarriti/abbandonati

Animali Smarriti o Abbandonati

Pratica riprovevole e pericolosa, l'abbandono di animali ha assunto negli ultimi anni proporzioni di importante rilievo. Recentemente il fenomeno, inizialmente riguardante i soli cani e gatti, si è esteso anche alle specie cosiddette esotiche, la cui detenzione era sottoposta a regole severe vietando di detenerne alcune e obbligando a denuncia per altre invece consentite. Fortunatamente ancora molto sporadici, ma già sono saliti agli onori delle cronache interventi di recupero di grossi rettili abbandonati in giardini e parchi pubblici o nei corsi d'acqua.
caniL'abbandono, oltre a essere una pratica crudele e degradante e oltre a rafforzare il randagismo e divenire potenziale fonte di incidenti stradali, può causare conseguenze negative alla fauna selvatica locale.
E' opportuno tenere a mente che l'abbandono di animali è punito dall'articolo 727 del C.P. (modificato nel luglio 2004 dalla Legge 189) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

animaliNel caso si fosse testimoni dell'abbandono o del maltrattamento di un animale, oltre a cercare di raccogliere quanti più elementi utili sull'autore del gesto (targa auto, descrizione della persona, indirizzo ecc), è fondamentale contattare immediatamente la Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune dove ci si trova o quella di qualsiasi altra Forza dell'Ordine. L'intervento tempestivo, oltre a consentire di salvare l'animale, permetterà di ridurre al minimo le potenziali conseguenze del gesto.

Nel caso invece si notassero lungo le strade cani verosimilmente smarriti, è necessario, se di piccola taglia, provare a trattenerli sino all'arrivo del personale del Settore Veterinario dell'Asl di zona che verrà attivato e inviato sul posto dalla Polizia Locale di competenza per territorio. Recuperato l'animale, verrà verificata la presenza di microchip che, se presente, consentirà di procedere alla restituzione al legittimo proprietario.

Sottocategorie

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normativapillole

se bevi scegli di non guidare

FATTO2

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arti di strada

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C.d.S. - Inconvenienti Stradali 963
Segnalazioni altri Enti-Comuni
156
Illeciti Rilevati 707
PIM (Pronto Intervento Manutenzioni) 297

N° segnalazioni nel 2015

930

N° segnalazioni nel 2016

1233

N° segnalazioni nel 2017 1074
N° segnalazioni nel 2018 1170
N° segnalazioni nel 2019 1394
N° segnalazioni nel 2020 770
N° segnalazioni nel 2021 1003

N° segnalazioni nel 2022

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N° segnalazioni nel 2023 857

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